Anche se un Buono Fruttifero Postale (BFP) è prescritto (ossia è trascorso il termine di 10 anni dalla scadenza), in alcuni casi è ancora possibile ottenere un risarcimento da Poste Italiane. Ecco quando e come: Secondo il Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 (art. 8), il diritto al rimborso dei buoni cartacei si prescrive dopo 10 anni dalla data di scadenza del titolo. I buoni dematerializzati, invece, vengono accreditati automaticamente alla scadenza e non si prescrivono. La giurisprudenza recente è chiara: se Poste Italiane non consegna il Foglio Informativo Analitico (FIA) previsto per legge (che riepiloga scadenza, prescrizione e rischi del titolo), si configura una responsabilità risarcitoria anche se il buono è prescritto. Numerosi tribunali (Pavia, Milano, Montepulciano, Oristano, Napoli) hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del capitale investito, degli interessi legali maturati e delle spese giudiziarie nei casi di omissione informativa unita alla prescrizione maturata.
Quando il risarcimento è possibile
Chi può ottenere il risarcimento?
- I buoni cartacei sottoscritti dopo il 2000, quando il FIA è d’obbligo;
- Chi non ha ricevuto il FIA al momento della sottoscrizione;
- Chi possa documentare che il buono era prescritto e che la mancata informazione ha impedito di riscuotere in tempo.
I passaggi da seguire
- Verifica la serie e le caratteristiche del buono, soprattutto se è “a termine” (es. durata 18 mesi).
- Contatta Poste Italiane per reclamo formale (entro 60 giorni ha l’obbligo di rispondere).
- Se il reclamo viene rigettato, puoi presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o avviare una causa giudiziaria, allegando prove sulla mancanza di consegna del FIA e sul termine prescritto.
Riepilogo
| Elemento chiave | Dettagli |
|---|---|
| Termine prescrizione | 10 anni dalla scadenza del buono |
| Obbligo informativo | Consegna del Foglio Informativo Analitico al sottoscrittore |
| Risarcimento possibile se | Buono postale emesso dopo il 2000, FIA non consegnato, prescrizione maturata |
| Giurisprudenza recente | Sentenze favorevoli da tribunali di Pavia, Milano, Oristano, Napoli… |
| Azioni da intraprendere | Reclamo scritto → ricorso ABF o giudizio civile |
Conclusione
Anche se un Buono Fruttifero Postale è caduto in prescrizione, il diritto al risarcimento non è automaticamente estinto, se l’emittente non ha adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa.
